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Decreto ristori, c'è tempo fino al 18 dicembre: i requisiti

La novità sostanziale è che, chi già ha ricevuto l'indennità in base al decreto Agosto non deve fare nuvoamente richiesta mentre gli altri devono presentare domanda all'Inps entro il 18 dcembre 2020

L'Inps ha pubblicato una circolare riguardanti le nuove indennità da 1.000 euro previste dal decreto Ristori per alcune categorie di lavoratori, dagli stagionali ai somministrati del turismo agli intermittenti fino ai lavoratori dello spettacolo. La novità sostanziale è che, chi già ha ricevuto l'indennità in base al decreto Agosto non deve fare nuvoamente richiesta mentre gli altri devono presentare domanda all'Inps entro il 18 dcembre 2020.

Chi ne ha diritto

L'istituto sottolinea come le indennità previste dal decreto ristori non siano cumulabili tra loro e con il Reddito di emergenza (Rem), con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi e con l’indennità per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per quanto riguarda i beneficiari del precedente bonus, il decreto ha riservato una nuova indennità da 1.000 euro ai lavoratori stagionali, in somministrazione e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo.

Chi, tra queste categorie, non ha ricevuto precedentemente le indennità in questione, per poter richiedere l'indennità deve rispettare alcuni requisiti: occorre che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. E’ necessario poi che abbia svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente né di indennità di disoccupazione NASpI. Rientra anche chi, cessato il rapporto stagionale o somministrato, abbia “instaurato e comunque cessato alla data del 29 ottobre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato”.

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