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Obbligo di mascherina sui luoghi di lavoro fino al 15 giugno, ecco l'ordinanza di De Luca

Il Governatore, sulla base di quanto previsto nel provvedimento, fino al 15 giugno 2022, chiede ai titolari degli esercizi commerciali e di attività produttive, compresi gli alberghi, i ristoranti e i bar, di assicurare il rispetto da parte del personale del protocollo di sicurezza

Prorogato l'obbligo dell'uso di mascherine sui luoghi del lavoro in Campania: il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha richiamato tutti i datori di lavoro, pubblico e privato, all'osservanza delle norme di prevenzione sanitaria, in particolare riferite all'uso delle mascherine. Il Governatore, sulla base di quanto previsto nel provvedimento, fino al 15 giugno 2022,  chiede ai titolari degli esercizi commerciali e di attività  produttive, compresi gli alberghi, i ristoranti e i bar, di assicurare il rispetto da parte del personale del protocollo di sicurezza che impone l'uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, quali i luoghi di riunione, le mense e le cucine.

L'ordinanza

UTILIZZO RACCOMANDATO:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; - nel corso di riunioni in presenza;

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

- negli ascensori;

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO

- in caso di attività svolta all’aperto;

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;

RICHIAMO

Ai datori di lavoro pubblici e privati e ai cittadini tutti la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti, finalizzate alla prevenzione della diffusione di ulteriori forme di contagio e a tal fine evidenzia utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,

nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;

1.2. è altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

1.3.è raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;

2. secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1 del 29 aprile 2022, risulta necessario che ciascuna Amministrazione pubblica, nella responsabilità del datore di lavoro, impartisca tempestivamente le necessarie indicazioni, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, finalizzate ad assicurare l’uso delle mascherine (FFP2):

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

- nel corso di riunioni in presenza;

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

- negli ascensori;

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel

medesimo ambiente;


 


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